Spese per l’acquisto di veicoli per portatori di handicap

Spese per l’acquisto di veicoli per portatori di handicap

Tra le diverse agevolazioni esistenti per i portatori di handicap, vi è quella relativa alle spese per l’acquisto di veicoli (art. 15, comma 1, lettera c del TUIR). I portatori di handicap, identificati in questo caso in:

  • non vedenti e sordi
  • disabili con handicap psichico o mentale e titolari dell’indennità di accompagnamento
  • disabili con gravi limitazioni della capacità di deambulazioni o affetti da pluriamputazioni
  • disabili con ridotte o impedite capacità motorie

possono infatti portare in detrazione, nella misura del 19% ed entro il limite massimo di 18.075,99 euro, le spese riguardanti l’acquisto di veicoli (sia nuovi che usati), da parte di soggetti portatori di handicap. La detrazione, che può essere fruita interamente nell’anno in cui è stato acquistato il veicolo è riconosciuta sia al disabile stesso sia al famigliare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile (con la condizione che quest’ultimo venga considerato a suo carico a fini fiscali). Condizione essenziale ed importante per poter usufruire di questo beneficio fiscale è che, le condizioni di soggetto portatore di handicap, con gravi limitazione della capacità di deambulazione, devono sussistere al momento dell’acquisto dell’auto. Se successivamente, ma prima del decorso dei quattro anni, vengono meno le gravi limitazioni alla capacità di deambulazione, le quote residue continuano ad essere detraibili senza alcuna variazione (Circolare 10.06.2004, n. 24/E, risposta 3.2).

La legge 296/2006 ha stabilito che i veicoli di cui si chiede la detrazione devono essere utilizzati in via esclusiva o prevalente per la locomozione dei portatori di handicap destinatari del beneficio fiscale.

Le spese che possono essere portate in detrazione nel modello 730 (rigo E4), sono quelle riguardanti l’acquisto di autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo, autoveicoli specifici, autocaravan, motocarrozzette, motoveicoli per il trasporto promiscuo e motoveicoli per trasporto specifici. (Non sono agevolabili gli acquisti di quadri cicli leggeri, le “minicar” che possono essere guidate senza patente). Al limite di spesa di euro 18.075,99 concorrono anche le spese di riparazione, escluse quelle di ordinaria manutenzione (risoluzione 17.09.2002 n. 306/E). Sono altresì escluse spese come premio assicurativo, carburante, lubrificante, pneumatici e spese in genere riconducibili all’ordinaria manutenzione.

Nel caso di spese di manutenzione straordinaria, è bene ricordare che queste devono essere sostenute entro i quattro anni dall’acquisto dell’autoveicolo (o motoveicolo) e possono essere portate in detrazione in un’unica soluzione (senza cioè alcuna possibilità di rateizzazione) (circolare 20.04.2005 n. 15/E punto 6.1).