
Condizioni temporali per la detraibilità del mutuo
I contribuenti che hanno stipulato un muto per l’acquisto o la ristrutturazione dell’abitazione principale, possono portare in detrazione, nella misura del 19% e fino ad un limite definito per legge, gli interessi passivi pagati.
Per poter usufruire della detrazione è necessario che sussistano due condizioni temporali importantissime che riguardano:
- La data in cui l’immobile è stato adibito ad abitazione principale;
- Il lasso di tempo trascorso tra la stipula del mutuo e l’acquisto dell’abitazione principale
(E’ importante fare attenzione a queste due condizione perché sono, molto spesso, causa della perdita della possibilità di portare in detrazione gli interessi passivi).
Condizioni temporali per detraibilità degli interessi di mutuo
Dalla data del 1992 ad oggi, sono avvenute diverse variazioni nella legge che disciplina questo tipo di agevolazione fiscale. E’ bene quindi prestare attenzione ai tempi e alle condizioni richieste.
- Per i mutui stipulati prima del 1993, l’unica condizione necessaria è che l’abitazione sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 dicembre 1993;
- Per i mutui stipulati nell’anno 1993, la condizione è che l’abitazione sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994;
- Per i mutui stipulati dal 1 gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 2000, la condizione necessaria per poter usufruire della detrazione è che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro i sei mesi dalla data di acquisto e che, l’acquisto sia fatto nei 6 mesi antecedenti o precedenti alla data di stipula del mutuo.
- Per tutti i mutui stipulati dal 1 gennaio 2001, la condizione necessaria è che l’abitazione sia adibita ad abitazione principale entro un anno dalla data di acquisto. ( In questo caso il termine per l’acquisto è l’anno antecedente o successivo alla data di stipula del contratto di mutuo).
Eccezioni di condizioni temporali
Qualora il contribuente acquisti un’immobile oggetto di ristrutturazione edilizia ( ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera d, della legge 457/1978), la condizione necessaria perché egli possa portare in detrazione gli interessi pagati, è che l’abitazione diventi principale entro i due anni dall’acquisto .
Qualora, per motivi imputabili al Comune, non fosse possibile adibire l’abitazione a dimora principale, entro i due anni, il contribuente potrà comunque usufruire della detrazione.
Qualora poi il contribuente dovesse non più utilizzare l’abitazione come dimora abituale a causa di ricovero permanente o trasferimento per motivi di lavoro, egli potrà comunque usufruire della detrazione. L’unica condizione necessaria è che l’immobile, non utilizzato come abitazione principale, non risulti locato.