
Detraibilità degli interessi passivi di mutui
Una delle agevolazioni che la legge italiana riconosce ai contribuenti, la è possibilità di portare in detrazione, nei limiti stabiliti dalla legge, la quota di interessi passivi (più le eventuali spese) sostenuti per i mutui (siano essi ipotecari o non), per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa (con delle differenze ed eccezioni).
La condizioni essenziale, richiesta dalla legge, per poter usufruire della detrazione, nella misura del 19%, è che il contribuente sia il titolare del mutuo e titolare dell’immobile in questione. Qualora si tratti di mutuo contratto tra più soggetti, la detrazione spetta in misura della propria quota di proprietà dell’immobile. Questa situazione può essere meglio spiegata grazie a tre esempi:
- Il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi ma, solo il marito è l’intestatario della casa. In questo caso, potrà beneficiare della detrazione il solo marito che, avrà diritto a detrarre solo il 50% dell’importo complessivo.
- Il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi e la casa è cointestata. In questo caso, entrambi i coniugi avranno diritto alla detrazione nella misura del 50% (a testa) dell’importo complessivo.
- Il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, la casa è cointestata e la moglie risulta essere a carico del marito. In questo caso il marito potrà detrarre il 100% degli interessi pagati.
E’ importante ricordare che la detrazione, nella misura del 19%, non è riconosciuta sul totale degli interessi passivi e oneri accessori pagati, ma spetta entro i limiti previsti e stabiliti dalla legge. Questi limiti variano a seconda della tipologia di mutuo (per ristrutturazione, acquisto abitazione principale, costruzione etc) e in base all’anno di stipula del contratto di mutuo.
E’importante ricordare che può essere portata in detrazione solo la parte di interessi effettivamente pagati dal contribuente. Qualora infatti il contribuente usufruisca di sovvenzioni, incentivi o contributi statali, regionali o erogati da altro Ente pubblico (ad esempio il muto regionale), (riconosciute non in conto capitale ma in conto interessi), la quota che può essere portata in detrazione è pari alla differenza tra interessi pagati dal contribuente e incentivi ricevuti. Se ad esempio, per l’anno 2010, il signor Mario Rossi, ha pagato un totale di 3.000 euro per interessi passivi e ha ricevuto un totale di 1.500 euro come contributi in conto interessi, egli potrà portare in detrazione (nella misura pari alla quota di proprietà dell’immobile), il solo importo di 1.500 euro.
Va ricordato che i mutui finalizzati all’acquisto di abitazioni che possono beneficiare dell’agevolazione fiscale sono:
- Mutui ipotecari stipulati fino al 31/12/1990 per l’acquisto di qualunque immobile (non necessariamente abitazione principale);
- Mutui ipotecari stipulati nel 1991 e nel 1992 per l’acquisto di immobili qualificati come abitazione diversa da quella principale;
- Mutui ipotecari spulati
Spese accessorie detraibili
Gli oneri accessori che possono essere portati in detrazione, (in aumento degli interessi passivi), sono relativi alle spese necessarie alla stipula del mutuo e sono:
- Onorario del notaio;
- Imposta per la cancellazione e iscrizione dell’ipoteca;
- Spese di istruttoria e perizia tecnica;
- Commissione richiesta dagli istituti di credito per l’attività di intermediazione