
Detrazione premi assicurazione vita, morte, infortuni
Una delle agevolazioni che lo stato riconosce in materia di detrazioni e agevolazioni fiscali, è quella relativa alla detraibilità dei premi di assicurazione. La legge finanziaria riconosce infatti la possibilità di detrarre, fino ad un massimo di 1.291,14 € l’importo pagato per le polizze di assicurazione (siano esse via, morte o rc auto) nella misura del 19%.
La possibilità di poter detrarre i premi assicurativi non vale per tutte le assicurazioni, infatti, dovremmo distinguere i contratti di assicurazione tra quelli rinnovati o stipulati sino al 31 dicembre 2000 e quelli rinnovati o stipulati dal primo gennaio 2011.
Contratti assicurativi rinnovati o stipulati sino al 31 dicembre 2000
Per tutte le polizze assicurative stipulate o rinnovate prima del 31 dicembre 2000, il diritto alla detrazione del 19% è da calcolarsi sull’importo dei relativi premi a condizione che essi:
- prevedano una durata non inferiore a cinque anni;
- non consentano la concessione di prestiti per il periodo di durata minima
Per queste polizze assicurative, detraibili anche se i premi sono stati pagati a compagnie assicurative estere, la detrazione è concessa al contribuente a patto che i contratti di assicurazione siano stati stipulati per sé o per i famigliari a carico (es. una polizza assicurativa stipulata per il figlio, può essere detratta dal padre qualora il figlio sia a suo carico).
Contratti assicurativi stipulati o rinnovati a partire dal 1 gennaio 2001
I contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1 gennaio 2001 possono essere detratti solo se hanno per oggetto:
- il rischio morte;
- invalidità permanente superiore dal 5%
- la non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani (in questo caso la detrazione spetta a condizione nel contratto assicurativo non venga dichiarato che l’impresa di assicurazione ha facoltà di recedere dal contratto)
Esistono dei contratti assicurativi che prevedono la copertura non soltanto in caso di invalidità permanente superiore al 5% ma prevedono anche la copertura di invalidità inferiori. In questo caso, questi contratti, vengono definiti “misti” e, per essere detratti, necessitano di una certificazione della compagnia assicurativa. In questa certificazione, la compagnia assicurativa deve indicare la suddivisione del premio in base ai diversi rischi oggetto di polizza.
La normativa che regola la detraibilità delle polizze assicurative
Tutti i riferimenti legislativi sulla detraibilità delle polizze assicurative sono:
- articolo 15, comma 1, lettera f del Tuir
- decreto ministeriale del 22.12.2000
- articolo 15, comma 2 del D.Lgs 18.02.2000 n. 47
- circolare ministeriale del 16.06.1997 n. 137
Documenti da presentare per il riconoscimento della detrazione
- ricevuta di pagamento dei premi versati;
- contratto di assicurazione o certificazione rilasciata dalla compagnia assicurativa in cui devono essere indicati i dati del contraente e dell’assicurato, la tipologia del contratto, la decorrenza e le caratteristiche
- certificazione della compagnia assicuratrice in cui vengono suddivise le parti di premio pagate (per le assicurazioni miste)
Sintesi delle polizze detraibili
Tipologia di contratto | Stipulati o rinnovati fino al 31.12.200 | Stipulati o rinnovati dal 01.01.2001 |
Contratti di assicurazione sulla vita | Detraibili purchè la durata del contratto non sia inferiore a 5 anni e non consenta prestiti nei primi 5 anni | Non detraibili |
Contratti di assicurazione in caso morte | Detraibili fino ad un massimo di 245,32 euro annuali | Detratti fino ad un massimo di 245,32 euro annuali. (Per i contratti misti la detrazione spetta solo per il premio a rischio morte) |
Contratti di assicurazione contro gli infortuni | Detraibili fino ad un massimo di 245,32 euro annuali | Detraibili in parte, per un massimo di 245,32 euro annuali e solo per la parte riferita a rischio invalidità permanente superiore al 5% |
Contratti contro le malattie | Non detraibili | Detraibili in parte, per un massimo di 245,32 euro annuali e solo per la parte riferita a rischio invalidità permanente superiore al 5% |
Contratti contro la perdita di autosufficienze | Non detraibili | Detraibili fino ad un massimo di 245,32 euro annuali (qualora l’impresa non abbia facoltà di recesso) |
Contratti RC Auto | Detraibili solo per la parte del SSN | Detraibili solo per la parte del SSN |