Sintesi della normativa sulla detraibilità interessi passivi
Nel modello 730 i contribuenti hanno la possibilità di portare in detrazione, nella misura del 19%, gli interessi passivi pagati sui mutui.
Il mutuo è un contratto con la quale una parte, denominata banca o società finanziaria, consegna ad un’altra, una determinata quantità di denaro.
La parte denominata cliente ha poi l’obbligo di restituire alla parte denominata banca quello stesso importo maggiorato degli interessi passivi ed altri oneri.
Sintesi della normativa sulla detraibilità dei mutui
- I mutui agrari sono detraibili. Per questo tipo di interessi, il limite della detraibilità degli interessi è collegato al reddito (valore) del terreno
- I mutui ipotecari stipulati dal 1993 al 30 giugno 2000 sono detraibili a condizione che l’acquisto dell’abitazione (che deve essere adibita a dimora abituale entro sei mesi dall’acquisto) sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla stipula del mutuo. Il limite di detraibilità è di € 3.615,20. (Dal 2001 è possibile detrarre anche la quota del coniuge a carico)
- I mutui ipotecari stipulati prima del 1993 (a condizione che l’immobile fosse destinato ad abitazione principale entro l’8.12.1993) hanno un limite di detraibilità di € 3.615,20 per ogni intestatario del mutuo.
- I mutui ipotecari stipulati nell’anno 1992 e nell’anno 1992 per acquisto di abitazioni diverse dalla principale, il limite di detraibilità è di € 2.65,83 a condizione che l’immobile non venga affittato
- I mutui ipotecari stipulati dal 25.1.1982 al 31.12.1990 per immobili anche non abitativi hanno un limite di detraibilità di € 2.065,83
- I mutui stipulati nel 1997 per il recupero e la manutenzione di qualsiasi immobile (anceh se non ipotecari), hanno un limite di detraibilità di € 2.582,28. (In questo caso il limite è unico, anche in casi di con titolarità).
- I mutui ipotecari stipulati dal 1998 per la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale, hanno un limite di detrazione di € 2.582,28. In questo caso è importante che la stipula del contratto di mutuo venga fatta nei sei mesi prima o nei diciotto mesi dopo la data di inizio lavori.
- I mutui ipotecari stipulati dal 1° luglio 2000 per l’acquisto di abitazione principale per se o per i propri famigliari, hanno un limite di detraibilità di € 4.000. In caso di con titolarità il limite di 4.000 euro viene suddiviso fra i coniugi o, recuperata da una delle due parti se l’altra risulta essere a carico.
Gli interessi passivi per mutui vanno portati in detrazione, nel modello 730 dal rigo E7 al rigo E11.