Ricevuta e fattura per ecommerce online
Uno degli aspetti da considerare quando si apre o si costruisce un negozio ecommerce, è quello relativo ai dati di fatturazione del cliente.
Così come il venditore indica il proprio numero di partita iva sul proprio sito ecommerce, oltre ai dati che identificano l’azienda e l’indirizzo della stessa, quali sono i dati che il venditore deve richiedere, per legge all’acquirente?
Nel processo di registrazione di un’utente, all’interno di un negozio ecommerce, è importante chiedere al futuro acquirente alcuni dati, quali il nome ed il cognome (o denominazione sociale in caso di società) e l’indirizzo. Questi dati, oltre ad essere necessari per l’eventuale spedizione della merce (se il sito prevede la spedizione di materiale fisico), sono anche obbligatori e richiesti per legge.
Ci sono però altri dati che è consigliabile richiedere, quali, il codice fiscale (necessario e fondamentale per l’emissione di fattura) e la partita iva. Come sappiamo infatti, per le attività di vendita online di commercio elettronico indiretto (cessione di beni consegnati materialmente al cliente), il D.P.R del 21 dicembre 1996 (numero 696, articolo 2, comma 1), vige l’esonero dalla certificazione dei corrispettivi. Questo significa che il venditore non ha l’obbligo di emettere né fattura, né scontrino, ma ha, come unico obbligo, quello della certificazione degli incassi mediante sola annotazione nel registro dei corrispettivi.
Da qui si evince il perché del non obbligo di richiesta di dati come codice fiscale e partita iva per tutti gli ecommerce indiretti. La richiesta di tali dati non, come detto, obbligatoria ma a libera scelta del venditore che, può scegliere, per motivi di praticità o organizzazione interna / fiscale, di emettere scontrino fiscale o fattura.
Diversamente, per gli ecommerce diretti, ovvero, coloro i quali effettuano l’intero processo di vendita online (ad esempio un negozio di vendita materiale digitale come foto, software o musica), vige l’obbligo dell’emissione della fattura per la certificazione dei corrispettivi, anche se incassati tramite intermediari finanziari (ad esempio i gestori delle carte di credito). Questo è stato definito con la risoluzione del 3 luglio, risoluzione 1008 numero 274, dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia delle Entrate ha infatti verificato che, relativamente ai negozi ecommerce diretti, non è stato emanato alcun regolamento atto a disciplinare la fatturazione e le registrazioni fiscali dei negozi ecommerce diretti (come previsto dall’articolo 101 della legge 342/2000).