Il contratto di apprendistato

Il contratto di apprendistato

Uno dei contratti più utilizzati, soprattutto per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro è quello dell’apprendistato. Da sempre contestato e oggetto di riforme l’apprendistato viene usato soprattutto da professionisti come notai, avvocati, geometri etc per l’assunzione di personale “a costo zero”.
Le ultime modifiche alla normativa dell’apprendistato sono quelle apportate dal decreto legislativo 276/03 con il quale sono state introdotte sostanziali modifiche e che hanno disciplinato l’apprendistato come unico tipo di contratto a causa mista (formazione e lavoro).  Quando si parla di contratti di apprendistato è bene fare una distinzione in quanto esistono tre tipologie di contratti d’apprendistato:

a)    Contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione finalizzato all’acquisizione di una qualifica professionale (es. notai, geometri etc);
b)    Profesionalizzante, per conseguire una qualifica professionale attraverso una formazione sul lavoro e un apprendistato di tipo tecnico-professionale;
c)    Per l’acquisizione di un diploma (titolo di studi a livello secondario) o per percorsi di alta formazione collegati al conseguimento di un titolo universitario (dottorato di ricerca, specializzazione tecnica superiore etc)

Quando si parla di contratto d’apprendistato è bene fare attenzione anche ai requisiti il contratto deve avere come l’età anagrafica del lavoratore, la durata del contratto, l’orario di lavoro ed eventuali limitazioni.
I settori che possono beneficiare dei contratti di apprendistato sono tutte le attività produttive ma con diverse peculiarità e limiti di quantità (ad esempio, un impresa edile con massimo dieci dipendenti, può avere 5 lavoratori assunti come apprendisti, diversamente un impresa che non lavora in serie con 18 lavoratori può avere massimo 9 apprendisti).  Relativamente all’età, si possono assumere lavoratori che abbiano compiuto almeno 15 anni e che non ne abbiamo più di 29. Relativamente alle varie tipologie di contratti di apprendistato esistono poi ulteriori limiti circa l’età che possono essere così riepologati:

a)    Contratto per l’espletamente del diritto-dovere di istruzione e formazione: minimo 15 anni;
b)    Contratto per la qualifica professionale e tecnico-professionale: per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (fino a 29 anni e 364 giorni) e dai 17 anni per i lavoratori già in possesso di qualifica professionale,
c)    Contratto di apprendistato per acquisizione di diploma: età compresa tra i 18 e i 29 anni e sopra i 17 anni per chi ha già una qualifica professionale

La durata di un contratto di apprendistato può viariare da 18 mesi ad un massimo di 4 anni e viene comunque definita dal CCNL (contratto collettivo nazionale lavoro). Relativamente all’orario  di lavoro, un contratto di apprendistato non può superare le 8 ore giornaliere (40 ore settimanali.). Esistono poi delle limitazioni all’applicazione del contratto di apprendistato riguardanti solo le aziende e le imprese artigiane.