Contratto d’inserimento

Contratto d’inserimento

Il contratto d’inserimento, ex contratto di formazione, ha come scopo principale quello di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro o il reinserimento di particolari categorie svantaggiate (questo tipo di contratto non va a sostituire quello previsto per il reinserimento di soggetti disoccupati nel mondo del lavoro per i quali risulta più vantaggioso quanto definito dall’articolo 20 della legge 223/91).
Possono beneficiare di questo tipo di contratto tutti i soggetti con i seguenti requisiti:

  • soggetti con un’età compresa tra i 18 e i 29 anni;
  • disoccupati di lunga durata con un’età compresa tra i 29 e i 32 anni;
  • lavoratori con più di 50 anni purché privi di un posto di lavoro;
  • lavoratori che non hanno mai lavorato negli ultimi due anni e che desiderano riprendere l’attività lavorativa;
  • donne residenti in un’area in cui il tasso di disoccupazione superi del 10% quello maschile;
  • persone con gravi problemi mentali, psichici o handicap fisici;

Questo tipo di contratto è rivolto, dal punto di vista del datore di lavoro, sia a strutture pubbliche che enti o aziende private. Possono infatti usufruire di questo tipo di contratto (e relative agevolazioni economiche/fiscali) gli enti pubblici, i gruppi d’imprese, le associazioni professionali e socio-culturali/sportive, le fondazioni, gli enti di ricerca siano essi pubblici o privati e le organizzazioni o associazioni di categoria.
E’ bene specificare che i soggetti stipulanti del contratto di inserimento devono aver rispettato determinati requisiti per poter assumere nuovo personale con un nuovo contratto di inserimento. Cosa fondamentale è l’aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui precedente contratto d’inserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti (fatta esclusione per quelli licenziati per giusta causa, i lavoratori che si siano dimessi e quelli che al termine del servizio abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio).
I contratti d’inserimento sono disciplinati, per quanto compatibili, dalle disposizioni presenti nel decreto legislativo 368/01. Altre fondi possono essere ricercate nei contratti collettivi nazionali o territoriali e nei contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali.