Autofatturazione e reverse charge

Autofatturazione e reverse charge

Succede molto spesso che si abbia la necessità di acquistare un determinato bene o servizio da un venditore o produttore non residente in Italia o, addirittura non residente in un paese della comunitià europea.

Questo tipo di acquisti è molto diffuso per prodotti come software, materiale digitale come immagini, musica e template ma anche per servizi offerti, come hosting e spazio web.

Sono infatti molte le aziende, per lo più americane, che da diverso tempo commercializzato in Europa ed in Italia, servizi e beni.

Come devono quindi comportarsi i contribuenti e le aziende italiane che si vedono costrette ad acquistare, per motivi di unicità o di convenienza, questi prodotti in paesi extra UE?

In base a quanto definito dall’articolo 7, comma 4, lettera d, del DPR 633/72, l’acquisto è rilevante a fini iva in quanto viene acquistato in un paese extra UE per poter poi essere utilizzato in un paese UE.

Ma come fare per essere in regola fiscalmente e poter poi detrarre l’acquisto di tali prodotti/servizi?

Il fornitore/venditore extra-UE emetterà una fattura di vendita priva di alcuna imposta che l’acquirente avrà l’obbligo di assolvere mediante auto-fatturaizone e doppia registrazione.

Tutto questo deve avvenire mediante un’operazione di “Reverse Charge”.

L’operazione di “Reverse Charge” è diventata obbligatoria a partire dai primi mesi dell’anno 2011 e ha come scopo unico, quello di tutelare il fisco da eventuali frodi fiscali che venivano a verificarsi a causa degli acquisti fatti da persone residenti in UE in paesi extra UE.

Con il “Reverse Charge” l’obbligo l’iva viene spostato dal cedente, colui che emette la fattura, al cessionario, colui che acquista il bene e/o servizio e riceve la fattura.

Per poter assolvere tutti gli obblighi fiscali e iva è necessario quindi registrare la fattura ricevuta e procedere ad emettere una fattura con il sistema dell’auto-fatturazione.

Come fare quindi in termini pratici per procedere a redigere correttamente un’auto-fattura e registrare quella ricevuta?

  • Bisogna integrare la fattura ricevuta con l’importo iva (esposizione dell’iva);
  • Il cliente che ha acquistato il materiale deve poi registrare la fattura;
  • A questo punto si deve registrare l’auto-fattura ai sensi dell’articolo 17, comma 6 del DPR 633/72.

 

L’auto-fattura va registrata nel registro vendite.

E’ importante ricordare che tale movimento deve avvenire solo a fini iva e non a fini reddito.

Tutto questo meccanismo è stato pensato, come detto per evitare frodi ai datti del fisco italiano perché ciò che succedeva era che il venditore emetteva la fattura e incassava l’importo senza versare alcun tributo al fisco italiano.

Il contribuente che acquistava il prodotto e/o servizio presentava poi le ricevute per procedere con il rimborso dell’iva (che però nessuno aveva mai versato).