Le agevolazioni fiscali per le spese dei figli

Le agevolazioni fiscali per le spese dei figli

I contribuenti italiani hanno diverse agevolazioni per quelle che sono le spese sostenute per i figli (siano essi naturali o adottivi). E’ infatti possibile portare in detrazione altre spese oltre a quelle riguardanti l’acquisto di farmaci, medicinali e/o visite (spese mediche).

Spese per le attività sportive dei ragazzi

Articolo 15, comma 1, lettera 1 – quinquies del TUIR, prevede la possibilità di portare in detrazione, per un massimo di 210,00 per ogni figlio a carico fiscalmente. Possono essere portare in detrazione le spese sostenute per l’attività sportiva pratica in associazioni sportive, palestre, piscine etc. Condizione necessaria per poter usufruire dell’agevolazione, è che la pratica dell’attività sportiva sia svolta non con fine agonistico ma dilettantistico.

E’ necessario, per poter portare in detrazione tali spese, che essere siano state pagate con bollettino postale o bancario e che la fattura, la ricevuta o la quietanza di pagamento sia presente e che riporti esplicitamente la denominazione dell’associazione sportiva e/o palestra e/o piscina.

Spese sostenute per i canoni di locazione da studenti universitari fuori sede

Fino all’importo massimo di 2.633 euro, i genitori (o i figli stessi), possono portare in detrazione le spese sostenute per i canoni di locazione pagati dagli studenti universitari per alloggi siti in città universitarie. A disciplinare tale agevolazione è l’articolo 15, comma 1, lettera i – sexis del TUIR. I parametri importare da rispettare per poter godere dell’agevolazione sono:

  • Che l’università sia ubicata in un comune diverso da quello di residenza e che questi abbia una distanza di almeno cento chilometri. E’ necessario anche che l’università si trovi anche in una provincia diversa da quella del proprio comune.
  • E’ inoltre necessario che l’unità immobiliare per la quale si pagano i canoni di locazione sia ubdicata nello stesso comune in cui ha sede l’università.

Spese d’istruzione

Il contribuente (sia esso il genitore o il figlio stesso), può portare in detrazione anche le spese sostenute per l’istruzione. Sono infatti ammesse alla detrazione, secondo l’articolo 15, comma 1, lettera e del TUIR, le spese sostenute, per se e per i propri famigliari a carico, per frequentare corsi d’istruzione:

  • Secondaria;
  • Universitaria;
  • Di specializzazione universitaria, master universitari;

presso istituti e università (italiane o straniere), siano essi pubblici o privati. (Nel caso di istituti o università private, è possibile portare in detrazione la spesa sostenuta in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università / scuole pubbliche italiane).

Le spese ammesse in detrazione sono in generale:

  • Spese di immatricolazione;
  • Soprattasse per esami di profitto e laurea;
  • Spese di frequenza;
  • Corsi di specializzazione, dottorati di ricerca