Invio comunicazioni Enea e Agenzia delle Entrate

Invio comunicazioni Enea e Agenzia delle Entrate

Una variazione importante, introdotta dall’anno 2009 è quella che obbliga il contribuente ad inviare una comunicazione per via telematica all’Agenzia delle Entrate, attraverso il sito dell’Agenzia, qualora esegua i lavori “a cavallo”tra un anno e l’altro.

L’invio della comunicazione deve avvenire entro 90 giorni dalla fine del periodo d’imposta in cui sono iniziati i lavori.

Se i lavori si protrarranno per più periodi d’imposta, la comunicazione andrà inviata ogni volta nel rispetto degli stessi tempi e modalità.

E’ importante ricordare che qualora i lavori vengano iniziati e finiti all’interno dello stesso anno d’imposta (o periodo d’imposta),

non serve inviare alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate. In questo caso il contribuente sarà tenuto ad inviare la sola documentazione all’Enea (qualora richiesta).

Per meglio spiegare il nuovo obbligo introdotto dall’anno d’imposta 2009 relativo all’obbligo d’invio della documentazione all’Agenzia delle Entrate, portiamo in esempio due situazioni:

  • Lavori iniziati nel 2009 e terminati nel 2010 con spese sostenute in entrambi gli anni solari. Le spese sostenute nel 2009 devono essere comunicate entro il 31 marzo 2010 (attraverso la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate). Le spese sostenute nel 2010 non devono essere comunicate (anno in cui terminano i lavori);

  • Lavori iniziati nel 2009 e terminati nel 2011 con spese sostenute in tutti e tre gli anni. Vanno presentate due comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2009 e nel 2010 rispettivamente entro il 31 marzo 2010 e 31 marzo 2011. Non va presentata la comunicazione per le spese sostenute nel 2011, anno in cui sono terminati i lavori.

E’ importante ricordare che è sempre necessario, per i contribuenti che vogliono beneficiare della detrazione del 55%, trasmettere entro 90 giorni dal termine dei lavori, all’Enea, attraverso il sito http://efficienzaenergetica.acs.enea.iti dati relativi agli interventi effettuati. Tale mancato adempimento è causa di decadenza della detrazione.

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