
Indennità ordinaria di disoccupazione
Un altro degli ammortizzatori sociali esistenti in Italia è quello relativo alla disoccupazione chiamato proprio indennità ordinaria di disoccupazione.
Il lavoratore disoccupato per cessazione del contratto o per licenziamento ha diritto, se rispetta determinati requisiti, alla indennità di ordinaria disoccupazione. Per poter fare richiesta e usufruire di questa particolare indennità il lavoratore deve avere almeno due anni di anzianità assicurativa e almeno 52 contributi settimanali versati nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore deve fare richiesta tramite l’Inps e ha tempo 68 giorni dalla data di termine del suo rapporto lavorativo.
Non possono farne richiesta i lavoratori dimissionari a patto che questi non siano lavoratrici madri per le quali non esiste il licenziamento.
L’importo e la durata dell’indennità variano in base all’età del lavoratore e sono precisamente:
• Lavoratori con età inferiore ai 50 anni per i quali, per i primi sei mesi, l’indennità è fissata al 60% mentre per il settimo e l’ottavo mese l’indennità è fissata nella misura del 50%;
• Lavoratori con età superiore ai 50 anni per i quali per i primi sei mesi l’indennità è fissata al 60%, per il settimo e l’ottavo mese al 50% e per i mesi successivi al 40%, per un totale massimo di dodici mesi;
Regole diverse vengono invece applicate ai lavoratori precari e/o stagionali (tranne quello agricolo) per i quali l’indennità è riconosciuta nella misura del 35% della retribuzione media per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi.
Le condizioni per l’accesso all’indennità di disoccupazione per i lavoratori agricolo è che devono avere almeno due anni di anzianità assicurativa come lavoratore subordinato e 102 contributi giornalieri nei due anni precedenti la richiesta di indennità.
E’ bene ricordare che nel periodo in cui il lavoratore percepisce l’indennità di disoccupazione egli continua a versare contributi a fini pensionistici (per la pensione di vecchiaia). Per tutta la durata dell’indennità ordinaria di disoccupazione (dodici mesi o otto mesi a seconda dell’età del lavoratore), si continuano a percepire gli assegni per il nucleo famigliare.