Fatturazione e iva per vendite ecommerce

Fatturazione e iva per vendite ecommerce

Le regole del commercio elettronico indiretto, quello dove la transazione avviene online mentre la consegna della merce avviene fisicamente attraverso strumenti tradizionali, sono equiparate a quelle del commercio a distanza. Il trattamento iva infatti segue le regole, per le operazioni interne, comunitarie e internazionali, previste per il commercio a distanza.

Relativamente all’emissione di documento che certifichi l’incasso del denaro e l’avvenuta vendita, per il commercio a distanza e, quindi, per il commercio elettronico, il legislatore prevede che:

  • Per le operazioni interne non è obbligatorio rilasciare alcuna certificazione che attesti l’avvenuta vendita. Non è necessario emettere fattura, scontrino o ricevuta fiscale, a meno che non sia il cliente a fare richiesta. Questo è stato definito dall’artcolo 22, comma 1 del DPR 633/72, norma relativa all’emissione di fattura e dall’articolo 2, lettera 00 del DRP 696/96 per lo scontrino e la ricevuta fiscale;
  • Se le operazioni di vendita avvengono all’interno della comunità europea e sono quindi definibili intracomunitarie, sono equiparate alla vendita a distanza, come disciplinato dall’articolo 40, comma 4 del D.L 331/93. Nemmeno per questo tipo di vendite quindi non vige l’obbligo di emissione della fattura o scontrino o ricevuta fiscale;
  • Per le vendite internazionali, il venditore deve rifarsi alle leggi previste in materia di esportazioni. Queste vengono disciplinate dall’articolo 67 del DPR 633/72 e dall’articolo 9 dello stesso DRP.

Ma come deve essere applicata l’iva per questo tipo di vendite che, come abbiamo visto può essere non solo nazionale, ma anche intercomunitaria o internazionale? Prima di capire la giusta applicazione delle aliquote iva è bene precisare che per poter vendere in paesi extra EU (paesi non comunitari), è necessario per il venditore rifarsi alle norme relative all’esportazione e chiedere quindi le giuste e corrette autorizzazioni in merito. In base a quanto definito dalla direttiva CEE numero 38 del 2002, la tassazione a fini iva deve avvenire con competenza nel luogo del consumo. Per evitare però che venga applicata l’aliquota iva di un paese dove l’aliquota iva è meno elevata, è stato definito che l’aliquota iva ordinaria scelta deve essere quella dello stato membro di appartenenza del cliente finale (questo in base a quanto definito dal DRP 633/1972).

E’ bene dunque prestare attenzione e dedicare il corretto investimento di tempo e denaro ai sistemi di fatturazione automatica utilizzati all’interno dei siti internet ecommerce. Una fatturazione errata o una scelta errata dell’aliquota di competenza, possono generare problemi dal punto di vista fiscale.