FAQ Agevolazioni 55%

FAQ Agevolazioni 55%

QUANDO INVIARE DOCUMENTAZIONE ENEA

DOMANDA – La fine dei lavori da cui decorre il termine per la presentazione della domanda all’Enea è da intendersi dalla chiusura del cantiere o dalla data di emissione della fattura?

RISPOSTA – All’Enea non va inviata una domanda bensì una documentazione tecnica (attestato di qualificazione energetica e/o scheda informativa).

La risoluzione 244/E del 2007 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che la decorrenza dei termini per l’invio della documentazione parte dal giorno del “collaudo” finale dei lavori.

INVIO COMUNICAZAIONE PREVENTIVA

DOMANDAPer fruire delle detrazioni del 55% previste dalla Finanziaria 2007 relative alle spese per la riqualificazione energetica di edifici esistenti (riduzione delle dispersioni termiche, installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, installazione di caldaie a condensazione) devo inviare la domanda al Centro di Pescara dell’Agenzia delle Entrate o all’Enea?

RISPOSTA – Né all’uno né all’altra. Non occorre inviare alcuna domanda preventiva. L’unico obbligo che il contribuente ha è quello di inviare una documentazione telematica all’Agenzia delle Entrate (qualora i lavori si dovessero protrarre per più anni) e una documentazione tecnica all’Enea al termine dei lavori.

USUFRUIRE DI AGEVOLAZIONI DIVERSE

DOMANDA – Ho intenzione di installare alcuni pannelli solari per la produzione di acqua calda al servizio della mia abitazione. Poiché la Regione in cui risiedo offre un contributo a fondo perduto per la posa in opera dei pannelli, mi è sorto il dubbio se tale contributo è cumulabile con la detrazione del 55%. Chi dice di si, adducendo il disposto dell’art. 10, c. 2 del “decreto edifici” e chi di no. Potete chiarirmi le idee?

RISPOSTA Sino al 31/12/08 il cumulo era possibile, proprio perché esplicitamente consentito dall’art. 10, c. 2 del “decreto edifici”: in questo caso, comunque, l’importo da portare in detrazione era al netto del contributo regionale o locale.

A decorrere dal 1/1/09, l’art. 6, c. 3 del Decreto Legislativo numero 115/08 (norma prevalente e successiva) non consente più il cumulo, fatta eccezione per i certificati bianchi e gli altri incentivi di cui al comma 4 dello stesso articolo da individuarsi con decreto ministeriale.

Di conseguenza, dal 1° gennaio 2009 non è più consentito il cumulo tra detrazioni fiscali del 55% ed eventuali contributi regionali o locali per qualsiasi tipologia di intervento incentivato.

DOCUMENTI DA INVIARE

DOMANDA – Cosa occorre inviare all’Enea e all’Agenzia delle Entrate e come? Come posso sapere se la mia domanda è stata accettata o meno e se posso procedere alla detrazione?

RISPOSTA– La normativa vigente impone che entro 90 giorni dal termine dei lavori deve essere inviata solo una copia dell’attestato di qualificazione energetica (allegato A al “decreto edifici”) e la scheda informativa degli interventi realizzati (allegato E) all’Enea.

Tuttavia, dal 15/8/09 non è più richiesto l’allegato A per la sostituzione di impianti termici. Inoltre, l’allegato A non è richiesto neppure per gli interventi relativi alla sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e all’installazione di pannelli solari mentre la scheda informativa è stata semplificata ed ha preso il nome di allegato F. Non vanno inviate asseverazione, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, documentazione varia, ecc. La compilazione e l’invio devono essere effettuati tramite un tecnico abilitato o attraverso il sito internet la procedura guidata nell’apposita sezione del nostro sito raggiungibile dalla home page.

Non è previsto che l’ENEA riscontri la documentazione inviata, né in caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non conforme. Eventuali controlli saranno a cura dell’Agenzia delle Entrate. Prova dell’avvenuto invio è solo la ricevuta informatica con il Codice CPID (Codice Personale IDentificativo) ritornata al mittente via e-mail.

All’Agenzia delle Entrate va inviata – per via telematica – il “Modulo di comunicazione” solo nel caso di lavori che proseguono oltre il periodo di imposta (esempio 2009 – 2010).

Per i motori e gli inverter va inviata solo la scheda informativa (rispettivamente allegato B e allegato C al “decreto motori”).

DETRAZIONE SPESE PER FAMIGLIARI CONVIVENTI

DOMANDA – Mia moglie possiede un’abitazione su cui vorremmo effettuare dei lavori di ristrutturazione per sostituire finestre e infissi. Posso pagare io le spese di ristrutturazione e richiedere poi la relativa detrazione, (perchè la proprietaria non avrebbe la possibilità di usufruire dei benefici fiscali a causa di un reddito insufficiente)?

RISPOSTA – Si. I soggetti ammissibili a detrazione sono quelli che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi su unità immobiliari esistenti o parti di esse di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, purché riscaldate. A questi possono aggiungersi i familiari conviventi (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).