Detrazioni per ristrutturazione edilizia – condizioni e benefici

Detrazioni per ristrutturazione edilizia – condizioni e benefici

La legge n. 449 del 1997 ha introdotto la detrazione, nella misura del 41% o 36%, relativa alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Quest’agevolazione fiscale, riconosciuta a tutti i soggetti passivi dell’Irpef residenti e non residenti in Italia che possiedono o detengono un’immobile sul quale sono stati effettuati del lavori di ristrutturazione, riguarda gli intereventi effettuati:

  • sulle parti comuni degli edifici residenziali;
  • sulle singole abitazioni / unità immobiliari residenziali (appartenenti anche alla categoria rurale)

Diritto alla detrazione

La detrazione compete non solo al contribuente titolare dell’immobile, ma anche al famigliare convivente che ne sostiene le spese. Per il famigliare convivente, non è necessario che sussista il vincolo di abitazione principale in quanto è sufficiente che nell’abitazione in cui vengono effettuati i lavori di ristrutturazione si esplichi il rapporto di convivenza.

I soggetti che hanno diritto alla detrazione, oltre ai famigliari conviventi, sono tutti i soggetti passivi dell’Irpef quali:

  • il proprietario o il nudo proprietario dell’immobile;
  • il titolare di un diritto reale sull’immobile (ossia titolare di diritto di abitazione, di usufrutto o d’uso);
  • l’inquilino o il comodatario;
  • soci di cooperative non a proprietà indivisa

Condizioni necessarie per usufruire della detrazione

Per poter usufruire dell’agevolazione fiscale nella misura del 41% o del 36% è necessario che il contribuente, sia esso il titolare dell’immobile o il famigliare convivente, abbia inviato una comunicazione preventiva di inizio lavori, al Centro Operativo di Pescara. Condizione necessaria e vincolante è quella relativa alla data di invio di tale comunicazione. Il contribuente ha infatti l’obbligo inviare una comunicazione preventiva prima della data di inizio lavori (fa fede la data e il timbro apposto sulla ricevuta di spedizione). Se ad esempio, il contribuente ha comunicato al Centro Operativo di Pescara (attraverso l’apposito modulo), che i lavori sarebbero iniziati in data 15.01.2010 ed ha inviato la raccomandata al suddetto ente, in data 16.01.2010, egli ha perso il diritto alla detrazione.

Unica eccezione per i termini di invio della comunicazione al Centro Operativo di Pescara è riconosciuta agli acquirenti di box auto. Essi infatti possono inviare la documentazione anche in data successiva all’acquisto ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Cosa prevede l’agevolazione

L’agevolazione istituita con la legge n.449/1997 prevede le seguenti detrazioni:

  • detrazione del 41% per le spese sostenute nel 1999 e dal 1° gennaio al 30 settembre del 2006;
  • detrazione del 36% per le spese sostenute dal 2000 al 2005 e per le spese sostenute dal 1° ottobre 2006 e fino all’anno 2010

Il limite massimo di detraibilità è di euro 77.468,53 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002 e di euro 48.000 per le spese sostenute successivamente.