Congedo di maternità e parentale

Congedo di maternità e parentale

Nel corso degli anni, relativamente alla maternità e paternità, si è cercato di dare maggiore importanza al ruolo del padre in quella che è la vita famigliare.

Questo ha comportato una sempre maggiore estensione al lavoratore padre delle garanzie in origine poste e offerte alla sola lavoratrice madre. Le norme che hanno consentito la modifica di queste forme di tutela sono diverse, le più importanti sono Testo Unico approvato con il decreto legislativo del 26 marzo 2001 numero 151 che ha abrogato la legge 1204/71 e parte della legge 53/2000; il decreto del presidente della Repubblica numero 1026 del novembre 1976 e le leggi 133/08 e 104/92.

Nelle leggi emanate dallo Stato si evince che è vietato il lavoro per le donne in stato di gravidanza nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso. Questo limite può anche variare se il medico del SSN attesta che l’attività operata dalla donna non arrechi danno al bambino. In questo caso, se vi è anche la volontà della lavoratrice, ella può astenersi dal lavoro un mese prima del parto e per i quattro mesi successivi alla nascita. (In caso di parto prematuro, ai tre mesi garantiti post-parto vanno ad aggiungersi i giorni di anticipo).

Nel periodo del congedo di maternità la lavoratrice ha diritto all’80% della retribuzione e al riconoscimento dell’anzianità lavorativa (ferie, tredicesima mensilità, progressione di carriera etc).

Con la modifica delle leggi relative alla tutela del diritto di paternità e maternità, negli ultimi anni si è stabilito che anche il padre può usufruire del congedo parentale nel periodo successivo al parto.

Nei primi otto anni di vita del bambino i genitori possono infatti assentarsi dal posto di lavoro per un periodo complessivo di undici mesi. Questo periodo viene equamente diviso tra la madre (al termine del congedo di maternità), che può assentarsi per un periodo massimo, continuativo o frazionato, di sei mesi, e il padre che può assentarsi per un periodo massimo di sette mesi.

Per il periodo di congedo parentale ai lavoratori, così come alle lavoratrici è dovuta un’indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo di sei mesi (entro i primi tre anni del bambino).

Successivamente, nell’età tra i tre e gli otto anni del bambino, l’indennità spetta solo se il reddito del genitore interessato dal congedo parentale non supera un certo importo rivalutato di anno in anno in base al costo della vita.