
La malattia
Il lavoratore dipendente è tutelato e protetto anche in caso di malattia. In questo caso continua, secondo quanto definito dalla norma generale del Codice Civile all’articolo 2110, a godere del suo trattamento economico lavorativo. Perché questo accada però il lavoratore deve seguire alcuni piccoli obblighi previsti dalla normativa sopracitata.
Il lavoratore che si assenta dal lavoro per malattia deve infatti produrre idonea certificazione che attesti il suo stato di salute. Per questo motivo egli deve rivolgersi al proprio medico curante il quale, dopo aver rilasciato il certificato medico della diagnosi e della prognosi deve inviarlo, a mezzo elettronico, al datore di lavoro e all’ente competente (Inps o Inpap).
Ricordiamo infatti che dall’anno 2011 non esistono più i certificati cartacei che il lavoratore aveva l’obbligo di consegnare entro due giorni al proprio datore di lavoro e all’ente di appartenenza.
Con il certificato medico elettronico è direttamente il medico ad effettuare l’invio della comunicazione per mezzo telematico. (Attenzione che questo cambio di normativa non è stato recepito da tutti gli enti come ad esempio le forze dell’ordine che, disponendo di un loro medico interno, continuano a usufruire del certificato medico cartaceo).
E’ importante, per poter permettere al datore di lavoro di effettuare i dovuti controlli, che il lavoratore indichi correttamente il proprio indirizzo di residenza, domicilio o l’eventuale dimora provvisoria (se diversa da quella abituale).
Il controllo può essere fatto entro determinati orari, stabiliti per legge, in 7 giorni su 7 con le seguenti fasce di reperibilità (per i dipendenti privati):
• dalle ore 10:00 alle ore 12:00
• dalle ore 17:00 alle ore 19:00
Qualora il lavoratore non sia presente alla visita di controllo il medico rilascia l’invito a recarsi, nel giorno successivo, all’Asl per la visita di controllo. Qualora il lavoratore non si presenti all’Asl e non sia reperibile nell’indirizzo indicato può andare in contro a determinate sanzioni. L’assenza del lavoratore è considerata giustificata in relazione ad una serie di cause e motivi ben definiti.
Il trattamento economico spetta in ogni caso al lavoratore assente per motivi di malattia. La quantità della spettanza economica varia a seconda dei contratti collettivi nazionali e dal tipo di inquadramento. Particolari restrizioni sono fatte per l’assenza, in caso di malattia, dei dipendenti pubblici.
E’ da ricordare che il datore di lavoro non può utilizzare la malattia come scusante per il licenziamento con giusta causa. Il datore di lavoro può tuttavia licenziare il lavoratore solo dopo che sia trascorso il “periodo di comporto” la cui durata è disciplinata dal contratto collettivo nazionale. Il licenziamento non può essere operato, anche se trascorso il “periodo di comporto” se il lavoratore prova che l’infermità sia dovuta alla nocività dell’ambiente di lavoro (Corte di Cassazione, 12 giugno 1995, sentenza numero 6601).