Condizioni detraibilità mutui e perdita agevolazione

Condizioni detraibilità mutui e perdita agevolazione

L’agevolazione fiscale relativa alla detraibilità dei mutui finalizzati all’acquisto dell’abitazione principale spetta a condizione che il contribuente sia anche l’intestatario del contratto di mutuo e che, l’abitazione per cui è stato richiesto il finanziamento, sia adibita a dimora abituale (detta anche abitazione principale). (Riferimento normativo: circolare agenzia entrate 29/01/2001 n. 7/E e circolare agenzia entrate 14/06/2001 n. 55/E).

E’ importante sottolineare che, se l’immobile è adibito ad abitazione principale da un famigliare del contribuente (parenti entro il terzo grado, coniuge o affini entro il secondo grado), essi non perde il diritto alla detrazione (a patti che l’immobile sia utilizzato dai parenti sopra citati, come dimora abituale).

Detrazioni per mutui tra coniugi divorziati

Qualora si verifichi una situazione si divorzio, il coniuge può continuare a beneficiare della detrazione solo se nell’immobile hanno dimora abituale i familiari. Se però uno dei due coniugi stipula un’ulteriore muto per l’acquisto di altra abitazione (da adibire a sua abitazione principale), la detrazione compete solo per l’immobile adibito a propria abitazione principale.

Particolari agevolazioni per le forze dell’ordine

Particolari agevolazioni, che vanno aldilà dell’obbligo dell’immobile come abitazione principale, sono riconosciute ai soggetti che appartengono al personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia (ad ordinamento militare e civile). Questi soggetti possono infatti usufruire della possibilità di portare in detrazione gli interessi passivi dei mutui a prescindere dal requisito di abitazione principale, purché l’immobile sia l’unica abitazione di proprietà.

Perdita del diritto alla detrazione

Il diritto alla detrazione degli interessi passivi di mutuo viene meno quando il contribuente non utilizza più l’immobile come abitazione principale. In questo caso, possono essere portati in detrazione solo gli interessi pagati fino al momento in cui l’abitazione è stata utilizzata come dimora abituale. Qualora poi, il contribuente, dovesse tornare ad utilizzare l’immobile come abitazione principale, egli riacquisterebbe il diritto a detrarre gli interessi a decorrere dal momento in cui l’abitazione è stata utilizzata come dimora principale.