Agevolazioni per adattamento veicoli portatori di handicap

Agevolazioni per adattamento veicoli portatori di handicap

L’articolo 15 del TUIR, al comma 1, lettera c, ha previsto agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli per il trasporto e/o la deambulazione dei soggetti portatori di handicap. L’agevolazione riguarda la possibilità di portare in detrazione, per massimo di euro 18.075,99 e nella misura massima del 19%, le spese sostenute per l’acquisto di veicoli e le spese sostenute per la manutenzione straordinaria del veicolo stesso. All’interno dello stesso articolo viene fatta una specifica riguardante le spese di adattamento del veicolo.

Infatti, per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie (ai sensi della legge 104/1992),l’adattamento del veicolo è una condizione necessaria per poter utilizzare il veicolo acquistato (a condizione che questi venga utilizzato e guidato dal portatore di handicap).

Per i disabili titolari di patente speciale (certificata dalla commissione medica competente), si considera ad ogni effetto “adattata” anche l’auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica) (anche se di serie), purché prescritto dalla commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.

 

Gli adattamenti, che devono sempre risultare dalla carta di circolazione, possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizioni di accedervi.

Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei alla detrazione nella misura del 19% vengono compresi:

  • pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;

  • scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;

  • braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;

  • paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;

  • sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;

  • sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);

  • sportello scorrevole;

Eventuali altri adattamenti non elencati, possono essere portati in detrazione purché risultino collegati in modo permanente al veicolo. (Non rientrano infatti nella possibilità di detrazione, i semplici allestimenti e/o accessori definiti di optional).