
Vendita online di prodotti digitali
La vendita online di materiale digitale, come possono essere i template, le foto o gli ebook, richiede una specifica regolamentazione fiscale. E’ importante fare una distinzione tra le varie possibilità possibili. E’ importante, per il soggetto che intende avviare un’attività di vendita di materiale digitale, fare una prima scelta circa la possibilità di vendere il materiale solo in Italia e nei paesi intracomunitari o se vendere il materiale digitale anche nei paesi extracee.
Scegliendo questa seconda possibilità infatti non basterebbe scegliere il regime dei minimi (regime fiscale agevolato per i giovani imprenditori o professionisti) ma bisognerebbe orientarsi verso un’attività commerciale più strutturata.
L’apertura dell’e-commerce o negozio online viene configurata come un’attività “professionale” svolta in maniera continuativa e per questo è obbligatoria l’apertura della partita iva e l’iscrizione al registro delle imprese oltre che l’iscrizione all’inps (gestione commercianti).
Altro passo importante per poter procedere poi all’apertura della propria attività commerciale per la vendita di materiale digitale, è l’iscrizione alla camera di commercio (con relativo contributo) e, generalmente, la scelta di un commercialista per la tenuta economica / contabile dell’attività.
I costi per l’apertura di una partita iva per un’attività come questa sono di circa 3000 euro, relativi ai contributi Inps, e di un’imposta al 5% del reddito (per il regime agevolato dei minimi). Lo stato riconosce uno sgravio fiscale a tutte quelle persone che aprono la partita iva e hanno, contemporaneamente, un contratto come lavoratore dipendente full-time. In questo caso infatti viene evitato il pagamento dei contributi inps (contributi che vengono già versati dal datore di lavoro).
Diverso è il discorso per tutte quelle persone che vendono, occasionalmente i propri prodotti e/o opere d’arte, con attività tra privati (può essere ad esempio, la vendita di fotografie proprie con uno stand presso una sagra paesana). Per questo contesto riportiamo ciò che compare nei portali di alcune Camere di Commercio Italiane “Il noto Decreto Bersani (D. Lgs. n. 114/98) non dovrebbe trovare applicazione nei confronti di “chi vende o espone per la vendita le proprie opere d’arte e quelle dell’ingegno a carattere creativo”. Si tratta di scambio di prodotti person to person, direttamente tra privati, dove manca lo svolgimento “professionale” dell’acquisto per la rivendita e deve trattarsi di attività meramente occasionale; di conseguenza non potendosi parlare di commercio in senso proprio non sorge il problema dell’apertura della partita IVA.
Data la complessita’ della materia fiscale conviene sempre prendere visione in prima persona della legislazione im materia (D. Lgs. n. 114/98 e successive modificazioni) ed in caso di incertezza, chiedere ulteriore riscontro ad un commercialista o ad un consulente fiscale.