TFR, trattamento di fine rapporto

TFR, trattamento di fine rapporto

Il TFR spetta al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro, qualunque sia la causa (fine del contratto, dimissioni, mobilità, etc). Il trattamento di fine rapporto lavoro (TRFL o liquidità) è regolato da una serie di leggi in particolare la legge 297 del 29 maggio 1982 e la legge del 2005 relativa ai fondi pensione.

Il TFR è una somma che viene mensilmente prelevata al lavoratore e viene versata in uno specifico fondo se il lavoratore ha scelto di destinare il proprio trattamento di fine rapporto lavoro ad un fondo pensione, rimane in azienda se il lavoratore non ha optato per un fondo pensione.

Il trattamento di fine rapporto spetta in misura diversa in relazione alla partecipazione dei lavoratori alla previdenza complementare. Con il decreto legislativo del 2005, dlgs 252/05, i lavoratori hanno dovuto e devono fare (per le nuove assunzioni) una scelta relativamente al proprio TFR. I lavoratori devono infatti decidere se destinare la quota del proprio TFR alla previdenza complementare (mediante l’apertura di appositi fondi pensione) o se lasciare il proprio TFR in azienda. La scelta doveva essere fatta entro il 30 giugno 2007 per tutti i lavoratori già in forza e viene fatta al momento dell’assunzione da parte di tutti i nuovi lavoratori.

I fondi pensione oggi esistenti sono diversi e si differenziano tra loro per caratteristiche e offerte. Importante ricordare che per determinate categorie di lavoratori esistono i fondi pensione legati al proprio settore lavorativo e al proprio sindacato di appartenenza (un caso è il fondo pensione dedicato ai metalmeccanici).

E’ importante sapere che, in determinati casi previsti dalla legge, il lavoratore ha la possibilità di chiedere un anticipo del trattamento di fine rapporto.

Da ricordare anche la legge 297/82 che ha risolto il problema di liquidazione dei lavoratori assunti in aziende insolventi (per fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa) prevedendo un fondo Inps di garanzia.