Siti web e spese pubblicitarie

Siti web e spese pubblicitarie

L’amministrazione finanziaria italiana ha differenziato la deducibilità e la suddivisione fiscali dei costi sostenuti  dalle attività economiche online a seconda della loro classificazione e del tipo di servizio / prodotto offerto. Sono stati così suddivise le aziende operanti online in tre macro categorie, quali:

  • Siti web informativi;
  • Siti web di consultazione che rimandano poi l’acquisto del prodotto/servizio direttamente presso  il negozio dell’impresa;
  • Siti web / ecommerce che permettono l’acquisto online dei prodotti/servizi;

Il costo più importante che viene sostenuto dalle imprese che possiedono siti internet, siano essi a scopo informativo, di consultazione o di vendita, è quello relativo all’attività pubblicitaria.

Queste spese possono essere, a loro volta, suddivise, secondo la legislazione italiana vigente, in due tipi di spese:

  1. Spese pubblicitarie (articolo 108, comma 2 TUIR);
  2. Spese di rappresentanza (articolo 108, comma 2 TUIR);

Per quanto concerne i siti web di informazione e consultazione, “le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi” (art. 108, comma 2), mentre “le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondono a requisiti di inerenza e congruità”.

Per i siti di vendita / commercio elettronico, la gestione e la classificazione delle spese, avviene in maniera diversa in quanto, per un sito di vendita prodotti, ecommerce, sono necessarie continue e costanti attività di aggiornamento, promozione e pubblicità. In questo caso le spese d’esercizio sono regolamentate dall’articolo 108, comma 3  e dall’articolo 109, comma 5 TUIR.

Relativamente alle spese pubblicitarie, disciplinate dall’articolo 108, comma 2, possiamo conglobare in queste spese:

  • I costi per l’indicizzazione del sito;
  • L’acquisto, mediante servizi come Google Adwords o altri servizi onerosi, di posizioni predominanti  nei principali motori di ricerca;
  • Servizi e attività di newsletter;
  • Attività di link e/o banner (in questo caso, questo tipo di attività, può essere riconosciuta anche come spesa di rappresentanza e godere quindi di un diverso trattamento fiscale);

Tutte queste attività promozionali pubblicitarie possono essere, fatta eccezione per quelle configurabili anche come attività di rappresentanza, dedotte nell’esercizio in cui sono state sostenute […]. Maggiori informazioni in merito vengono fornite dagli articoli 108, comma 2 e 109 comma 5 TUIR.

E’ importante quindi sapere che, anche avendo un sito internet con solo scopo informativo o di consultazione, le spese sostenute per le attività pubblicitarie e di promozione, possono essere detratte.