Attenzione: scritto nel 2011/2

Pensioni di invalidità

Che cos’è l’invalido? Per la legislazione italiana, un invalido è colui il quale è affetto da uno stato di invalidità che non gli consente l’espletazione di un’attività lavorativa. La causa di tale invalidità non presuppone vincolo per la richiesta di pensione.
I beneficiari possono essere sia cittadini italiani che cittadini di uno stato europeo residenti sul territorio italiano, i cittadini extracomunitari che hanno permesso di soggiorno. La legge italiana prevede che siano considerati invalidi coloro che sono affetti da minorazioni congenite o acquisite, da insufficienze mentali sensoriali e funzionali che riducono la capacità lavorativa almeno di un terzo; gli ultra sessantacinquenni non in grado di svolgere le proprie funzioni. Esistono, tuttavia, norme specifiche per casi particolari di invalidità.
La cecità, ad esempio, è divisa in due possibili categorie: quella assoluta, in caso di assenza di vista per entrambi gli occhi (o visione solamente dell’Ombra e della Luce); quella parziale, come per coloro che possono contare il numero delle dita di una mano da distanza ravvicinata.
Per quanto fa riferimento le difficoltà d’udito, è accettata come requisito solo quella congenita e non derivante da cause di guerra o lavorative. Tuttavia, ogni menomazione è quantificabile in una specifica percentuale che permette di comprendere se l’assistito a diritto alla pensione di invalidità ed in quale misura.

Oltre al requisito di origine sanitario, rappresentano ulteriori requisiti per l’ottenimento della prestazione economica di invalidità: il reddito (è necessario non superare una specifica quota di reddito, assoggettabile all’Irpef) da prendere in considerazione è quello dell’anno precedente, da comunicare tramite autocertificazione, mentre il limite del reddito è quello previsto dall’anno in corso e comunicato dall’ente previdenziale; il raggiungimento del 65 ° anno d’età; l’incollocamento lavorativo (esclusivamente per le invalidità parziali, dal 74 al 99%, di soggetti iscritti alle liste speciali di collocamento per i disabili).

Domanda di invalidità, come fare

La domanda di invalidità, su apposito form, va presentata alla Commissione Asl competente con un certificato medico che denoti la patologia considerata invalidante, referti medici, cartelle cliniche recenti. Dopo la presentazione è la Commissione stessa che fissa la data della visita medica entro 3 mesi dalla domanda (previa possibilità di di personale diffida a carico dell’Assessorato Regionale competente). Il giorno della visita è possibile farsi assistere da un medico di fiducia e, dopo i normali accertamenti medici, è la stessa Commissione a redigere i verbali medico-legali e a comunicare, dopo un’ulteriore attenta valutazione della Commissione medica di verifica del Ministero dell’economia e delle finanze del territorio, viene comunicato, all’interessato, l’esito della richiesta e il verbale medico.
In caso di esito non condiviso, l’interessato può procedere a ricorso all’autorità giudiziaria entro sei mesi dalla data di ricevimento dell’esito.
Un’ipotesi plausibile, e sempre più praticata nella realtà italiana, è la richiesta di aggravamento, ovvero quando le condizioni di salute si aggravano a tal punto da modificare l’eventuale percentuale di invalidità per accertare benefici economici e non, superiori a quanto già concessi dopo l’esito positivo alla prima richiesta di invalidità.

Domanda di invalidità, i benefici

Molti sono i benefici corrisposti ad invalidi civili e questi sono classificabili in base, soprattutto, alla fascia d’età. Un soggetto dai 18 ai 55 anni, con una percentuale minima di invalidità del 46%, ha, ad esempio, il diritto al collocamento obbligatorio (posti di lavoro riservati per quote); con il 67% di invalidità minima, tutti , senza distinzione di genere e/o di età, hanno diritto all’esenzione del ticket (qualora sia previsto dalla legge regionale); con una percentuale di invalidità minima del 74% si ha diritto ad una pensione mensile mentre è prevista una pensione di inabilità per coloro che , sfortunatamente, hanno il 100% di invalidità; l’indennità di accompagnamento, invece, è prevista per tutti i soggetti con difficoltà a deambulare (se non accompagnati) e a svolgere azioni autonomamente azioni riferite alla vita quotidiana.