Il modello 730 è un modello semplificato per la dichiarazione dei redditi e può essere utilizzato dai soggetti residenti in Italia e, in particolare:
  • I lavoratori dipendenti;
  • I pensionati;
  • Coloro che percepiscono indennità sostitutive dei redditi di lavoro dipendente (es. mobilità);
  • I titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • I sacerdoti della Chiesa Cattolica;
  • I soci di cooperative;
  • I giudici costituzionali, i parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (es. consiglieri regionali, comunali etc);
  • I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili;
  • I lavoratori con contratto a tempo determinato aventi un’occupazione nei mesi di giugno e luglio (nell’anno di presentazione del modello 730);
  • Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato (purché il contratto duri dal mese di settembre dell’anno d’imposta fino al mese di giugno dell’anno successivo)
  • I soggetti (siano essi tutori, genitori o altro) che devono presentare il modello 730 per conto di persone incapaci (compresi i minori).
I vantaggi e gli interessi per la presentazione della dichiarazione dei redditi attraverso il modello 730 sono molteplici. E’ infatti possibile utilizzare il modello 730 per recuperare un’eventuale imposta già pagata (pagata mediante trattenuta in busta paga o sulla pensione) o per portare in detrazione o in deduzione alcune spese sostenute nell’arco dell’anno d’imposta. Le principali spese detraibili che consentono di usufruire di una detrazione, nella misura del 19%, sono:
  • spese sanitarie (in questo caso viene portata in detrazione la parte che eccede i 129,11 euro di franchigia);
  • spese per veicoli acquistati per i portatori di handicap;
  • spese per l’acquisto di cani guida (per portatori di handicap);
  • spese veterinarie;
  • interessi passivi sui mutui (per l’acquisto o la ristrutturazione di una casa);
  • premi e polizze di assicurazione sulla vita, infortuni e assicurazioni auto (per le assicurazioni auto viene portato in detrazione solo l’importo sel SSN);
  • spese d’istruzione (per frequentazione corsi universitari o istituti superiori);
  • spese funebri;
  • spese per le attività sportive dei figli;
  • spese sostenute dagli studenti universitari fuori sede quali canoni di locazione;
  • spese per la frequenza di asili nido;
  • erogazioni liberali (a partiti politici, ONLUS e altre associazioni riconosciute);
Oltre alle spese sopra indicate, possono essere portate di deduzione (in diminuzione del reddito complessivo del soggetto dichiarante) del 20% le seguenti spese relative a :
  • contributi previdenziali e assistenziali versati alla categoria pensionistica obbligatoria di appartenenza;
  • contributi per addetti ai servizi domestici e familiari;
  • assegno periodico corrisposto al coniuge legalmente e affettivamente separato;
  • contributi versati alla forme di previdenza complementare;
  • contributi a consorzi obbligatori (es. consorzio di bonifica);
  • spese sostenute (nella misura del 50%) per l’espletamento delle procedure di adozione internazionale (in tal caso le spese possono essere portate in deduzione dai genitori adottivi);
E’ importante ricordare che le spese sopra indicate possono essere portate in detrazione dal contribuente stesso (se da lui effettuate). Esistono tuttavia delle eccezioni che prevedono che il contribuente possa usufruire della detrazione del 19% o della deduzione del 20% di alcune spese sostenute dai famigliari a carico e dai famigliari non fiscalmente a carico. Il contribuente, ad esempio, può usufruire della detrazione del 19% sulle spese mediche sostenute dalla moglie qualora questi risulta fiscalmente a carico del marito (una persona per risultare a carico deve aver avuto, nell’anno di riferimento, un reddito lordo inferiore a 2840 euro).
Il contribuente può portare in detrazione, nella misura del 19%, le spese sanitarie sostenute per un famigliare non fiscalmente a carico qualora questi risulti affetto da patologie che danno diritto all’esenzione sanitaria.