Con la circolare del 14 Febbraio 2011 il Ministero del Lavoro e l’ Agenzia delle Entrate foniscono utili informazioni e chiarimenti riguardo l’agevolazione fiscale per i lavoratori dipendenti (periodo d’imposta 2011).
Tale agevolazione si base sulla tassazione nella misura del 10% sulle “componenti accessorie” delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti connesse ad una maggiore produttività, applicabili entro il limite massimo di 6,000 euro lordi a beneficio di lavoratori del settore “privato” che percepiscono un reddito derivato da lavoro dipendente non superiore ai 40,000 euro.
Somma a chi vanno addizionati i compensi del 2010 assoggettati all’ imposta sostituiva pari al 10% nel limite massimo di 6,000 euro.
Riguardo ai principali istituti che possono applicare tale misura poichè ricondubili a reali incrementi di efficcienza, produttività e organizzazione e qualunque altro elemento indice di redditività e competitività si prega di fare riferimento al seguente quadro:
- Straordinario
In questi casi sono esenti da tasse, “detassabili” tutti i compensi relativi al lavoro straordinario ( la quota dei compensi ordinari unitamente alla quota che ci spetta per le ore di lavoro extra. - Lavoro a tempo parziale: è detassabile l’intero introito per lavoro supplementare (attività lavorativa prestata oltre l’orario preventivamente concordato, tuttavia nel limite dell’orario full time applicabile a tutti i lavoratori che operano a tempo parziale);
- Lavoro notturno: sono detassabili i compensi erogati per le attività lavorative notturne in virtù delle ore di lavoro effettivamente eseguite, nonché l’eventuale incremento spettante per tutte le ore di lavoro ordinario eseguite in orario notturno.
- Lavoro festivo: è detassabile la maggiorazione da corrispondere ai lavoratori che, usufruendo di un diverso giorno di riposo della settimana ( un qualsiasi giorno festivo che non sia la domenica con conseguente spostamento del “turno” di riposo), si vedano obbligati a prestare i loro servigi la domenica;
Sono da intendersi come detassabili anche le cosidette indennità di turno o comunque sia le maggiorazioni retributive normalmente corrisposte per lavoro prestato su un orario lavorativo strutturato in turni, a patto che via siano degli incrementi di competitività,produttività e redditività.