L’assegno per il nucleo famigliare

L’assegno per il nucleo famigliare

Lo Stato italiano riconosce particolari incentivi a sostegno del reddito delle famiglie più bisognose e rientranti in particolari categorie. Una delle prestazioni economiche famigliari a sostegno del reddito sono l’assegno per il nucleo famigliare (che sostituisce dal 1 gennaio 1988, l’assegno famigliare).

L’assegno per il nucleo famigliare spetta al lavoratore qualunque sia il numero delle giornate di lavoro prestate o il tipo di contratto che ha in essere. Qualora la prestazione risulti inferiore ai minimi occupazionali (per gli operai 24 ore settimanali, 52 ore quindicinali e 104 ore mensili; per gli impiegati 30 ore settimanali, 65 ore quindicinali e 130 ore mensili) il lavoratore percepirà tanti assegni giornalieri quante sono le giornate in cui ha prestato attività lavorativa. In questo caso l’importo dell’assegno giornaliero è pari a 1/26 dell’assegno mensile.

L’assegno per il nucleo famigliare è legato al reddito del lavoratore e del suo nucleo famigliare.

Il reddito del nucleo famigliare è costituito dall’ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all’Irpef compresi i redditi a tassazione separata conseguiti dai componenti del nucleo famigliare nell’anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno. (Sono esclusi dalla determinazione del reddito del nucleo famigliare i redditi di Tfr, le anticipazioni su quest’ultimo, le rendite vitalizie, le pensioni di guerra etc.

I livelli di reddito famigliare sono correlati ai componenti del nucleo famigliare e servono a determinare la spettanza dell’assegno per il nucleo famigliare e relativo importo.

E’ importante ricordare che i livelli di reddito (relativi agli scaglioni per l’assegnazione dell’assegno per nucleo famigliare) sono rivalutati di anno in anno tenendo conto della variazione dell’indice dei prezzi e del costo della vita.

Ricordiamo in ultimo che la legge definisce “nucleo famigliare” il richiedente dell’assegno, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato ed i figli ed equiparati purché non siano coniugati e con età inferiore ai 18 anni compiuti o senza limite di età qualora si trovino in situazioni di infermità o difetto fisico o mentale.

La legge ha poi stabilito che fanno parte del nucleo famigliare i figli legittimi o legittimati, adottivi e affiliati, naturali e legalmente riconosciuti o giunzionalmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, nonché minori affidati dai competenti organi di legge. Per effetto di una sentenza della Corte costituzionale 180/99 i nipoti in linea retta, minori e a carico dell’ascendente (nonno), sono equiparati ai figli legittimi.