Attenzione: scritto nel 2011/2

Oltre alle varie forme di pensione esistenti in Italia, tra le quali ricordiamo la pensione di invalidità e tabellari e la pensione di anzianità lavorativa, lo Stato italiano riconosce anche una forma pensionistica, definita come pensione sociale, a tutte le persone anziane prive di reddito.

I requisiti principali per poter usufruire della pensione sociale sono essenzialmente l’avere 65 anni di età o più, essere cittadini italiani e avere residenza affettiva ed abituale in Italia e, soprattutto, avere una particolare condizione reddituale (del pensionato o del coniuge).

Questo tipo di pensione, essendo in realtà un sussidio che lo Stato paga come prestazione assistenziale, non necessità di particolari contributi versati o l’aver avuto una particolare storia lavorativa. La pensione sociale è stata istituita dall’ art. 26 della l. 153/1969, modificato dall’ art. 3 del d.l. 30/1974, convertito dalla l. 114/1974.

Per poter considerare una persona idonea a percepire la pensione sociale lo Stato deve accertarsi, attraverso l’Inps che il soggetto abbia i requisiti reddituali specificati dalla legge ((l. 114/1974 e circ.n. 732/1979).

In primis è fondamentale che il soggetto non possieda redditi propri o, in caso alternativo, che i redditi posseduti abbiano un importo inferiore all’ammontare della pensione sociale. A tal fine, per verificare il possesso di tali redditi per l’erogazione della pensione sociale, l’Inps deve esaminare il reddito personale dei richiedenti considerando che vengono considerati reddito:

  • i proventi di qualsiasi natura assoggettabili all’IRPEF (retribuzioni, pensioni, terreni e fabbricati, redditi da capitale, da impresa, di partecipazione, da lavoro autonomo, ecc.);
  • l’assegno di mantenimento pagato al richiedente da parte del coniuge separato o divorziato (circ. 53394/1970 – parte seconda);
  • i proventi derivanti da pensioni di guerra;
  • le rendite a carico dell’Inail per infortuni sul lavoro o malattie professionali;
  • le prestazioni previdenziali o assistenziali erogate con carattere di continuità a carico dello Stato, di Enti pubblici e di Stati esteri;

Vengono invece esclusi e quindi non considerati come reddito:

  • il reddito della casa di abitazione (o di altri fabbricati dichiarati inagibili per effetto di eventi sismici esclusi per legge all’assoggettabilità INPS);
  • l’assegno per il nucleo familiare;
  • le indennità di accompagnamento di ogni tipo (circ. 743/1983);
  • interessi bancari e postali , rendita da Bot, Cct e altri titoli di Stato, vincite e premi, ecc. (redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva);
  • i soprassoldi connessi alle Medaglie al Valor Militare e gli assegni vitalizi ai Cavalieri di Vittorio Veneto (circ. 53412/1970).;

A seguito di tale verifica l’Inps, se il richiedente rientra tra le persone riconosciute come spettanti della pensione sociale, provvede a emanare la pensione sociale per l’importo che viene determinato annualmente in relazione all’aumento percentuale delle pensioni (aumento fissato con decreto ministeriale).