Tassa rifiuti e rimborso iva

Tassa rifiuti e rimborso iva

Una notizia importante per tutti i contribuenti italiani arriva dalla sentenza numero 3756 del 9 marzo 2012 della Corte di Cassazione che ha definito e stabilito che la tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (Tia1, Tia2 e Tarsu) non può essere assoggettata all’iva in quanto non è un servizio ma un tributo.

La sentenza della Corte di Cassazione è andata in netto contrasto con la tesi espressa dal Dipartimento delle politiche fiscali nel 2010 che citava come legittima l’applicazione dell’iva sulla tassa rifiuti (con quest’istanza, il Dipartimento delle politiche fiscali aveva bloccato tutte le istanze di rimborso presentate dai cittadini a partire dall’anno 2009).

La richiesta di rimborso però non deve apparire così facile e scontata come può sembrare. Come spiegato  dalle varie associazioni dei consumatori  infatti la richiesta di rimborso può essere presentata solo dopo aver verificato, accuratamente, il tipo di tassa che viene applicata al contribuente (Tia1, Tia2 o Tarsu) e le modalità della stessa.

Se al cittadino il comune ha applicato la Tarsu, nessuna istanza di rimborso può essere richiesta e/o presentata in quanto, per questo tipo di tariffa, l’iva non è mai stata richiesta. Diversamente, per i comuni che hanno scelto di applicare la Tia2 o la Tia1, sono possibili, per i contribuenti, dei risarcimenti. Per i comuni che hanno applicato la Tia1, il rimborso appare più facile in quanto riconosciuta direttamente come tributo, diversamente dalla Tia2 che, con il DI 78/2010 (articolo 14), era stata definita di natura patrimoniale (e quindi assoggettabile all’iva). Per i contribuenti che hanno pagato la tassa raccolta e smaltimento rifiuti come Tia2, il rimborso appare più difficile ed oneroso.

Ricordiamo che il termine per presentare istanza di rimborso dovrebbe essere, diversamente da quanto detto e specificato da alcune sigle e associazioni dei consumatori, di dieci anni dal pagamento, trattandosi di un indebito oggettivo, come definito dall’articolo 2033 del Codice Civile.

I contribuenti possono utilizzare il modulo presente in questo sito per chiedere il rimborso della tariffa addebitata e pagata ingiustamente. L’istanza di rimborso deve essere presentata al gestore del servizio pubblico fatto salvo che, la tariffa sia stata applicata e richiesta direttamente dal comune. In quest’ultimo caso la richiesta di rimborso deve essere avanzata al comune stesso.

Da ricordare che tutti i rimborsi presentati da privati ed enti graveranno sulle tasche dei singoli contribuenti in quanto l’applicazione dell’iva alla tassa di raccolta e smaltimento rifiuti, nasce da un errata interpretazione della normativa tributaria e fiscale. Questo significa che i vari enti di gestione del servizio dei rifiuti faranno appello allo Stato per ottenere il rimborso delle somme restituite.