Il riconoscimento dei diplomi in Gran Bretagna

Il sistema generale che si occupa di disciplinare i diplomi, i titoli necessari per l’esercizio di una determinata professione in uno Stato facente parte dell’Unione Europea (Inghilterra inclusa) prevede che chi intende esercitare una determinata professione in uno stato diverso dal proprio (denominato stato ospitante) deve ottenere il riconoscimento dei propri titoli di studio ( nel caso si tratti di una professione che viene regolamentata dalla nazione ospitante).

In caso contrario, ovvero se la professione non è regolamentata dalla nazione ospitante, non vi è l’obbligo di chiedere il riconoscimento dei titoli e si può iniziare ad esercitare la propria professione usufruendo dei medesimi oneri e vantaggi dei cittadini del posto.

Il sistema generale viene quindi applicato a determinate professioni “regolamentate” , professioni che per essere esercitate necessitano del possesso di titoli di studio specifici ( ciò avviene per le professioni di insegnante, avvocato, perito contabile, fisioterapista, tuttavia il suddetto vincolo non è applicato a tutte quelle professioni che sono già regolamentate da un diverso sistema “settoriale” ( è il caso di medici, infermieri, dentisti, veterinari, farmacisti, ostetriche) ma anche di chi si occupa di artigianato, industria e commercio.

Purtroppo il riconoscimento non avviene in automatico, per ottenere il riconoscimento dei propri titoli di studio occorre presentare un’apposita domanda alle autorità competenti dello stato ove si intende svolgere una determinata professione.

L’ organo preposto esaminerà i nostri titoli, valutando :

  • Se la professione che si intende esercitare è la medesima per quale si posseggono titoli specifici
  • Formazione e anni di studio siano similari nei contenuti e nella durata a quelli del paese dove si intende svolgere una determinata professione

Nel caso in cui vi fossero sostanziali differenze nella formazione per via della diversa durata del corso e/o dei contenuti, lo stato ospitante può richiedere un’integrazione , una misura di compensazione ( tirocini, esami).

Nel richiedere una compensazione deve però tener conto dell’esperienza professionale acquisita dal candidato  nel suo paese natio o in altri stati membri delle Comunità Europea, la suddetta esperienza potrebbe agevolare l’ integrazione dei titoli e perfino evitarla.

E ‘ bene sapere che l’autorità che si occupa di esaminare i titoli di studio  dispone di quattro mesi per esaminare le domande e decidere: essa può respingere la domanda, riconoscere i titoli, subordinare l’accettazione dei titoli ad una comepnsazione.

In caso di decisione di “compensazione” questa deve essere opportunamente motivata dalle autorità preposte ed essere ovviamente soggetta a ricorso da parte del candidato.

In caso di mancata decisione oltre la scadenza di quattro mesi, è possibile ricorrere per mancato rispetto del termine (in base alle procedure vigenti della nazione  ospitante).

Per sapere quali documenti presentare a completamento della domanda di riconoscimento titoli occorre consultare l’autorità vigente, generalmente i documenti da produrre sono i seguenti :

  • Certificato di nascita
  • Diplomi, titoli ottenuti
  • Prova di tirocinio e/ o esperienza professionale
  • Certificato di buona salute
  • Certificato inerente la capacità finanziaria

Nel caso in cui la professione in oggetto non fosse regolmentata dalla nazione di provenienza occorre presentare anche un certificato che attesti che il candidato ha esercitato la suddetta professione per almeno 2 anni negli ultimi dieci anni.

I suddetti documenti dovranno essere presentati in originale ( o in copia autenticata) unitamente alla relativa traduzione, inoltre potrebbe essere richiesto il pagamento delle spese amministrative originate dalla registrazione della domanda, l’esaminazione di essa, e l’eventuale tirocinio.