Anticipazioni di Tfr

Anticipazioni di Tfr

La legge 297/82 in materia di Tfr ha previsto la possibilità per il lavoratore di chiedere un anticipo sull’indennità maturata nel corso della sua anzianità lavorativa aziendale.

L’importo, che non può essere superiore all’70%, può essere richiesto solo per particolari situazioni e a patto che il lavoratore sia in servizio presso la stessa azienda da più di otto anni. Le richieste vengono soddisfatte dall’azienda nei limiti del 10% di coloro che ne hanno diritto e comunque non oltre la misura del 4% del numero massimo di dipendenti.

La richiesta dell’anticipazione del Tfr deve essere, come detto motivata da un esigenza ben precisa e specifica che deve rientrare tra quelle sotto citate:
•    Spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
•    Acquisto della prima casa per se o per i propri figli;
•    Sostenere le spese nei periodi di astensione facoltativa dal lavoro nei primi otto anni di vita del bambino e per congedi per la formazione (questo secondo la legge dell’8 marzo 2000 numero 53, per il sostegno della maternità e paternità e legge 53/200 articolo 7, comma 1, per la formazione);

Relativamente all’anticipo per l’acquisto della prima casa devono sussistere una serie di condizioni perché il lavoratore possa chiedere l’anticipo di Tfr.

La Corte Costituzionale, con sentenza numero 142 del 18 marzo 1991 ha stabilito che per la concessione dell’anticipazione di Tfr per l’acquisto della prima casa, il lavoratore deve dimostrare la serietà dell’operazione di acquisto in corso mediante alcuni documenti, che non sono necessariamente l’atto notarile ma possono essere, ad esempio, il contratto preliminare di acquisto o, nel caso di acquisto di alloggio tramite cooperativa, copia dei pagamenti effettuati e dichiarazione del presidente della cooperativa circa l’avvenuta assegnazione dell’alloggio al lavoratore.

E’ importante specificare che le anticipazioni di Tfr non possono essere richieste per gli acquisti della prima casa effettuati prima dell’entrata in vigore della legge 297/82 anche se sono ancora in corso i pagamenti. Da sottolineare che gli anticipi di Tfr non possono essere richiesti in caso di ristrutturazione ma di solo acquisto con la presentazione dei documenti sopracitati.

L’anticipazione di Tfr è invece concessa, diversamente dalla ristrutturazione, per la costruzione in economia a patto che sia presentata idonea documentazione come, ad esempio, il permesso di costruire rilasciato dal comune di competenza.